La trascrizione di cancellazione e di sospensione del fermo amministrativo sono gratuite, quindi esenti da imposta da bollo. Questa, la risposta all’interpello n.393 dell’Agenzia delle Entrate, che specifica che decorrere da 1 gennaio 2020, ai sensi del d.lgs. 29 maggio 2017, n. 98, articolo 2, comma 7, «I provvedimenti di fermo amministrativo e di revoca dello stesso sono notificati dal concessionario della riscossione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, attraverso il collegamento telematico con il CED, che telematicamente li comunica al sistema informativo del PRA».
FERMO AMMINISTRATIVO E CANCELLAZIONE / SOSPENSIONE
Il fermo amministrativo, come discusso in un precedente articolo, rappresenta una delle procedure esecutive più utilizzate da Agenzia Entrate Riscossione, ex Equitalia. Per ottenere lo sblocco del fermo amministrativo è possibile:
-Sospensione in seguito al pagamento della prima rata di rateizzazione o rottamazione
Questa costituisce una fattispecie particolare, infatti non avremo l’immediata cancellazione ma solo una sospensione del fermo, che consentirà comunque la circolazione del veicolo su strada. Per potere accedere a tale procedure basta inoltrare un’istanza di rateizzazione delle cartelle su cui è presente la procedura di fermo. Una volta pagata la prima rata, potremmo inoltrare la richiesta di sospensione allegando la ricevuta di pagamento della prima rata. Tale ipotesi è prevista anche in caso di adesione una delle misure della pace fiscale (rottamazione ter o saldo e stralcio).
-Pagamento integrale del debito
Ulteriore possibilità è sicuramente quella dell’integrale pagamento del debito oggetto di fermo. In questo caso dovremmo allegare la copia/ copie delle ricevute di versamento a saldo dello stesso. Anche in caso di pagamento rateale sarà possibile richiedere la cancellazione del fermo una volta saldate tutte le rate del piano di rateizzazione.
– Cancellazione a seguito di sgravio
Ultima possibilità è rappresentata dalla sgravio/ annullamento delle cartelle esattoriali oggetto di tale procedura. Anche in questo caso la cancellazione non è automatica ma deve essere annotata al PRA.
LA RISPOSTA DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Il sistema, fino ad oggi, prevedeva che nei casi sopra descritti il contribuente dovesse recarsi presso gli uffici dell’agente della riscossione ed ottenere la cosidetta “liberatoria”. Solo dopo aver ottenuto l’originale della liberatoria dovesse recarsi al PRA per la trascrizione di cancellazione/sospensione, trascrizione che era soggetta ad imposta di bollo di 32 euro. Con l’entrata in vigore del Dlgs 98/2017 che prevede un automatismo nelle comunicazioni tra Concessionario e PRA, il contribuente, non presentando più la nota di richiesta al PRA per effettuare la sospensione del fermo, non è più assoggettato all’obbligo del pagamento dell’imposta di bollo. La mancata presentazione della nota di richiesta della formalità, sia essa presentata nella forma cartacea che in quella digitale, infatti, fa di fatto venire meno il presupposto impositivo dell’imposta di bollo. Quindi, automatismo e gratuità della procedura!
RICHIEDA CONSULENZA SULL'ARGOMENTO TRATTATO IN QUESTO ARTICOLO
TRS Consulting nasce nel 2014, diventando punto di riferimento per le imprese in materia di tassazione TARI e tributi locali. In un quadro normativo tra i più complessi, con agevolazioni ad onere e carico dei contribuenti, lo studio ha aiutato decine di imprenditori all’ottenimento dei risparmi spettanti.
Via Mattine 83 – Agropoli (SA)
Telefono: 0974 192 6621
Email: info@trsconsulting.it
Web: https://trsconsulting.it