La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 22705/2019 ha chiarito che ai fini dell’esenzione dalla tassa rifiuti è onere del contribuente dimostrare la concreta inutilizzabilità dell’immobile. La vicenda trae origine da un ricorso di una struttura alberghiera che aveva effettuato lavori di ristrutturazione durante la “chiusura” invernale.
IL PRESSUPPOSTO IMPOSITIVO DELLA TARI
In materia di tassa sui rifiuti solidi urbani, il tributo « è dovuto unicamente per il fatto di occupare o detenere locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti (ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie ad abitazioni) » (Sez. 5, sentenza n. 3772 del 15/02/2013, Rv. 625621 – 01), in quanto la detenzione o la occupazione di locali e aree scoperte comporta una « presunzione iuris tantum di produzione di rifiuti », alla quale, se non superata, consegue la soggezione al tributo.
LA DECISIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE
« In tema di Tassa rifiuti, nel caso di esercizi alberghieri in ristrutturazione ai fini della esenzione dalla tassa non è sufficiente la sola denuncia di chiusura invernale ma occorre allegare e provare la concreta inutilizzabilità della struttura » (Sez. 5, Sentenza n. 22756 del 09/11/2016, Rv. 641545 – 01; cui adde Sez. 5, Sentenza n. 33426 del 27/12/2018, Rv. 651995 – 01);
« la mancata utilizzazione di una struttura alberghiera per alcuni mesi dell’anno, in quanto determinata alla volontà o alle esigenze del tutto soggettive dell’utente, o al mancato utilizzo di fatto, non è di per sé riconducibile alle fattispecie di esenzione dal tributo previste dall’art. 62 citato » (Sez. 5, Sentenza n. 9633 del 13/06/2012, Rv. 622868 – 01).
Pertanto, alla stregua dei superiori principi di diritto, nella specie la mera dichiarazione del contribuente – di temporanea chiusura dell’albergo per l’esecuzione di lavori di manutenzione – non appare idonea a superare la presunzione di legge a carico del detentore dell’immobile. E affatto illegittimamente il giudice di merito ha addossato all’Ente impositore l’onere della prova contraria.
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