Credito di imposta 4.0 usufruibile anche nel caso di interconnessione tardiva e utilizzabile per periodi di imposta successivi. Questa la risposta dell’Agenzia delle Entrate all’istanza di interpello n. 394/2021 su parere tecnico del Mise.
IL QUESITO
La società è proprietaria di diversi carrelli elevatori, che vengono noleggiati ai propri clienti con contratti di durata diversa, e l’attività di noleggio è una delle attività abitualmente svolte dalla società. L’istante è in procinto di acquisire ed installare sui macchinari utilizzati dai clienti un particolare apparecchio con il relativo software, che consentirebbe l’interconnessione dei carrelli ubicati presso terzi con i propri sistemi gestionali aziendali, con l’obiettivo di controllare costantemente i parametri di funzione dei macchinari, nonché le attività svolte dagli stessi (ad esempio guasti, consumi, utilizzo dell’operatore ecc) ed avere report completi utili a migliorare l’utilizzo dei carrelli e gli interventi di manutenzione, riducendo i fermi macchina ed i relativi costi. L’apparecchio sopra descritto sarà installato su carrelli elevatori acquistati dall’istante negli anni 2017, 2018, 2019 e 2020. La società chiede se sia possibile usufruire del Credito di Imposta 4.0 anche nel caso di interconnessione tardiva (avvenuta nel 2021).
LA RISPOSTA DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
L’ Agenzia ha precisato che per il corretto inquadramento delle questioni applicative poste dalla società istante, si rende opportuno preliminarmente richiamare l’attenzione sul fatto che il riconoscimento dei benefici previsti per gli investimenti in beni strumentali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi aziendali secondo il paradigma “4.0” – a prescindere dalla forma in cui viene riconosciuta la sovvenzione in base alla disciplina applicabile in funzione del momento di effettuazione – presuppone il soddisfacimento di alcune caratteristiche tecnologiche, in parte “richieste” al bene oggetto d’investimento e in parte “richieste” all’impresa beneficiaria, dipendenti dalla classificazione del bene stesso, attraverso la sua riconduzione ad una delle voci degli allegati A e B della normativa 4.0.
Quanto all’interconnessione, requisito il cui soddisfacimento dipende non solo dalle caratteristiche intrinseche del nuovo bene oggetto d’investimento, ma anche, strettamente, dalle caratteristiche del sistema informativo dell’impresa, è stato riconosciuto che lo stesso possa essere soddisfatto anche in un momento successivo a quello di effettuazione dell’investimento e messa in funzione del bene; e ciò, proprio per consentire all’impresa di potersi dotare o di poter adeguare i sistemi informatici ai quali il bene (già dotato delle caratteristiche tecniche al momento del suo primo utilizzo) dovrà interconnettersi. Al riguardo, nella citata circolare 4/E del 2017 è stato precisato che: “…il “ritardo” nell’interconnessione (conseguente, ad esempio, alla complessità dell’investimento) non è di ostacolo alla completa fruizione dell’iper ammortamento, ma produce un semplice slittamento del momento dal quale si può iniziare a godere del beneficio.” In tal senso, l’interconnessione, per così dire, “tardiva” dei beni può essere dovuta alla necessità di completare l’infrastruttura informatica indispensabile a interconnettere il bene; in nessun caso, invece, l’interconnessione successiva rispetto all’entrata in funzione dei beni può dipendere dal fatto che al momento del loro primo utilizzo i beni medesimi non possiedano le caratteristiche intrinseche richieste dalla disciplina 4.0.
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