Le Sezioni riunite in sede di controllo della Corte dei conti hanno reso pubblico il Rapporto 2021 sul coordinamento della finanza pubblica. Il documento riprende i principali temi di finanza pubblica, come per la revisione del sistema della Riscossione e delle relative procedure di notifica ed esecutive.
REVISIONE DEL SISTEMA DI NOTIFICHE
Decisivo rilievo ha, per la Corte dei Conti, la revisione delle procedure. Con la possibilità di notificare tramite p.e.c. gli atti destinati alla generalità degli imprenditori (iscritti alla camera di commercio) e alla maggior parte dei professionisti (iscritti agli ordini), tanto il numero quanto la rilevanza comparativa delle notifiche da effettuare in conformità al c.p.c. (tramite ufficiale giudiziario, messo speciale o raccomandata postale) si sono
significativamente ridotti. Ciò agevola l’attuazione di programmi finalizzati alla sistematica notificazione di tutti gli atti, da definire separatamente in funzione delle due modalità indicate.
Il servizio di notificazione andrebbe programmato e gestito separatamente anche in funzione della tipo di atto da portare a conoscenza dei destinatari, a presidio delle responsabilità che potrebbero conseguire per intervenuta prescrizione. Sotto questo aspetto maggiori attenzioni andrebbero riservate alla notifica delle cartelle e degli atti interruttivi della prescrizione.
Occorrerebbe, comunque, superare l’interminabile serie di notificazioni che dilatano i tempi della riscossione, mettendo a dura prova la capacità organizzativa della struttura. Si allude, in particolare, alla previsione di inefficacia della cartella a distanza di un anno dalla sua notificazione e alla conseguente necessità di notificare, ai fini dell’adozione di una misura esecutiva, l’intimazione di pagamento, la cui efficacia a sua volta viene meno nel termine di 6 mesi; oppure, per i crediti inferiori a 1.000 euro, alla notificazione del ‘preavviso’ prima di 120 giorni dall’inizio del pignoramento.
REVISIONE DELLE PROCEDURE ESECUTIVE
Attualmente la normativa procedimentale si presenta inidonea ad assicurare adeguata tutela dell’interesse pubblico. Per effetto di diversi interventi legislativi la posizione del creditore pubblico è divenuta deteriore rispetto a quella del creditore privato (limiti di pignorabilità delle somme dovute a titolo di stipendio, salario ed altre indennità; limiti all’espropriazione mobiliare nei confronti dei debitori costituiti in forma societaria e in ogni caso se nelle attività del debitore risulta una prevalenza del capitale investito sul lavoro; l’innalzamento a ventimila euro della soglia al di sotto della quale è fatto divieto di iscrivere ipoteca; limiti all’espropriazione immobiliare e impignorabilità dell’unico immobile di proprietà in cui il debitore risiede anagraficamente; obbligo di iscrivere prima l’ipoteca e attendere il decorso di sei mesi; franchigia di 120 mila euro – sia in termini di entità del credito che di valore dei beni – per l’espropriazione degli altri immobili).
Per la Corte dei Conti , quanto al pignoramento immobiliare, potrebbero essere previste forme semplificate rivedendo, al contempo, gli attuali presupposti:
– consentendo il pignoramento anche sull’abitazione principale;
– prevedendo che la vendita coattiva immobiliare (art. 76, comma 2, del d.P.R. n. 602) possa avvenire anche se il valore dei beni risulti inferiore a 120.000 euro purché la stessa sia economica, cioè tale da comportare il realizzo di somme superiori alle spese di procedura.
– eliminando l’obbligatorietà, ai fini della vendita immobiliare, della preventiva iscrizione ipotecaria con periodo di almeno 6 mesi (art. 76, comma 1, lett. b).
In materia di pignoramento mobiliare occorrerebbe introdurre una presunzione di legge “rafforzata” sulla proprietà dei beni mobili che si trovano presso l’abitazione di residenza del debitore.
Inoltre, stante la carenza di personale adibito alle funzioni di ufficiale di riscossione, andrebbe prevista la possibilità di avvalersi degli ordinari ufficiali giudiziari, eventualmente anche attraverso la stipulazione di apposite convenzioni. Relativamente al pignoramento presso terzi, le forme speciali previste dall’art. 72-bis del d.P.R. 602/73 vanno estese ai crediti pensionistici e andrebbe introdotto anche nell’art. 72-bis citato un obbligo di dichiarazione da parte del terzo la cui mancanza dovrebbe essere equiparata a dichiarazione positiva, con conseguente assegnazione del credito
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