Nuovo chiarimento del MITE, Ministero della Transizione Ecologica, in merito alle modifiche introdotte sulla disciplina Tari. Il Ministero specifica come le attività di produzione di rifiuti speciali abbiano diritto o meno applicazione dell’esenzione sulle superfici aziendali
ATTIVITA’ INDUSTRIALI CON CAPANNONE DI PRODUZIONE
L’Allegato L-quinquies al D. Lgs. n. 116 del 2020 contiene l’elenco di attività che producono rifiuti urbani nel quale non sono ricomprese le “Attività industriali con capannoni di produzione”. Ciò potrebbe condurre alla conclusione che queste attività diano luogo solo alla produzione di rifiuti speciali.
Tuttavia, l’art. 184, comma 3, lettera c) del TUA definisce “speciali” i rifiuti delle lavorazioni industriali
diversi dai rifiuti urbani, per cui appare evidente che le attività industriali sono produttive sia di rifiuti ordinari che di quelli speciali.
Ciò comporta che:
ATTIVITA’ ARTIGIANALI
Considerazioni analoghe a quelle svolte con riferimento ai rifiuti derivanti dalle attività industriali si estendono anche alle attività artigianali indicate nel predetto art. 184, comma 3, lett. d), del TUA.
ATTIVITA’ AGRICOLE, AGROINDUSTRIALI E DELLA PESCA
In merito alle attività di cui all’articolo 184, comma 3, lettera a) del TUA, si deve precisare che l’attuale formulazione delle disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 116 del 2020, porta a classificare come speciali tutti i rifiuti derivanti da dette attività, comprese anche quelle ad esse connesse, di cui all’art. 2135 del codice civile.
Tale previsione può quindi essere applicata alle attività relative alla produzione agricola che presentano le medesime caratteristiche riportate nel citato allegato. Sulla base di tale previsione, per le suddette utenze deve ritenersi ferma, quindi, la possibilità, in ogni caso, di concordare a titolo volontario con il servizio pubblico di raccolta modalità di adesione al servizio stesso per le tipologie di riuti indicati nell’allegato Lquater della citata Parte quarta del TUA.
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