Il Decreto Sostegno proroga la scadenza delle rate di rottamazione ter e “saldo e stralcio”, prevedendo una doppia scadenza al 31 Luglio 2021 e al 30 Novembre 2021. Per il pagamento entro questo nuovo termine di scadenza sono ammessi i cinque giorni di tolleranza.
SCADENZA DELLE RATE 2020 DELLA ROTTAMAZIONE TER
Differimento al 31 luglio 2021 del termine “ultimo” per il pagamento delle rate in scadenza nel 2020 relative alla “Rottamazione-ter”, al “Saldo e stralcio” e alla “Definizione agevolata delle risorse UE”.
Tale termine era stato precedentemente fissato al 1° marzo 2021 dal “Decreto Ristori” (DL n. 137/2020).
In particolare, per i contribuenti in regola con il pagamento delle rate 2019, il mancato, insufficiente o tardivo versamento di quelle in scadenza per l’anno 2020 non determina la perdita dei benefici della Definizione agevolata, se le stesse verranno integralmente corrisposte entro il 31 luglio 2021.
Per il pagamento entro questo nuovo termine di scadenza sono ammessi i cinque giorni di tolleranza di cui all’articolo 3, comma 14-bis, del DL n. 119 del 2018.
Entro il 31 luglio 2021, quindi, dovranno essere corrisposte integralmente:
SCADENZA DELLE RATE 2021
Differimento al 30 novembre 2021 del termine “ultimo” per il pagamento delle rate in scadenza nel 2021 relative alla “Rottamazione-ter”, al “Saldo e stralcio” e alla “Definizione agevolata delle risorse UE”.
In particolare, per i contribuenti in regola con il pagamento delle rate 2020, da effettuarsi entro il prossimo 31 luglio 2021, il mancato, insufficiente o tardivo versamento delle rate in scadenza per l’anno 2021, non determina la perdita dei benefici della Definizione agevolata se le stesse verranno corrisposte entro il 30 novembre 2021.
Per il pagamento entro questo nuovo termine di scadenza sono ammessi i cinque giorni di tolleranza di cui all’articolo 3, comma 14-bis, del DL n. 119 del 2018.
Entro il 30 novembre 2021, quindi, dovranno essere corrisposte integralmente:
ROTTAMAZIONE E STRALCIO DEI DEBITI FINO A 5000 EURO
Sono annullati i debiti, risultanti dai singoli carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, che, alla data di entrata in vigore del “Decreto Sostegni”, hanno importo residuo fino a 5 mila euro (comprensivi di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni).
Tra i debiti oggetto dello “Stralcio” sono compresi anche quelli eventualmente presenti nei piani di pagamento della “Rottamazione-ter” e del “Saldo e stralcio” .
I beneficiari dello “Stralcio” sono:
La definizione delle modalità e delle date dell’annullamento dei debiti sarà disposta con un decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di conversione in legge del “Decreto Sostegni”.
Restano definitivamente acquisite le somme versate anteriormente alla data dell’annullamento.
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