Il dl Milleproroghe conferma la proroga della sospensione, che viene, quindi, rimandata al 28 Febbraio 2021 per la ” verifica inadempimenti” per i pagamenti della PA per importi superiori ai 5.000 euro. La sospensione dovrebbe riguardare anche le procedure di pignoramento presso terzi.
LA “VECCHIA” SOSPENSIONE AL 31 GENNAIO 2021
Il testo prevede l’ulteriore differimento, dal 31 dicembre 2020 al 31 gennaio 2021, dei termini previsti per la notifica degli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione, nonché degli altri atti tributari elencati dall’articolo 157 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.
Inoltre, si fissa al 31 gennaio 2021 il termine finale di scadenza dei versamenti, derivanti da cartelle di pagamento, nonché dagli avvisi esecutivi previsti dalla legge, relativi alle entrate tributarie e non, sospesi dall’articolo 68, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, termine attualmente stabilito al 31 dicembre 2020. Per effetto di tale intervento – fermo restando quanto disposto in relazione alla salvezza delle attività compiute e degli effetti prodottisi nel periodo dal 1° gennaio 2021 alla data di entrata in vigore del decreto-legge appena approvato – la sospensione degli stessi versamenti opera senza soluzione di continuità dalla data iniziale della stessa (21 febbraio 2020 per i debitori con residenza/sede operativa/sede legale nei comuni della prima “zona rossa”, 8 marzo 2020 per tutti gli altri) fino alla data del 31 gennaio 2021.
Si differisce, dal 31 dicembre 2020 al 31 gennaio 2021, la scadenza della sospensione degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati dall’agente della riscossione e dagli altri soggetti titolati, aventi ad oggetto le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza.
LA NUOVA SOSPENSIONE AL 28 FEBBRAIO 2021 NEL DL MILLEPROROGHE
Nell’ambito delle misure urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, il Dl Milleprorghe ha prorogato fino al 28 febbraio 2021 la sospensione della verifica inadempimenti che le Pubbliche Amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica, devono effettuare, ai sensi dell’art. 48-bis del DPR n. 602/1973, prima di disporre pagamenti – a qualunque titolo – di importo superiore a cinquemila euro.
Le verifiche già effettuate restano prive di qualunque effetto se, alla data di entrata in vigore del Decreto Rilancio (19/5/2020), l’Agente della riscossione non ha notificato il pignoramento ai sensi dell’art. 72-bis del DPR n. 602/1973. Per le somme oggetto di tali verifiche, le Pubbliche Amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica possono quindi procedere al pagamento in favore del beneficiario.
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