A seguito dei numerosi quesiti posti all’amministrazione finanziaria in merito all’abolizione del versamento della prima e seconda rata IMU per l’anno 2020 in applicazione dei recenti provvedimenti normativi e, in particolare, dei c.d Decreti “Ristori”,il Mef le risposte di chiarimento del dipartimento alla scadenza della seconda rata IMU per l’anno 2020
LE RICHIESTE DI CAF E PROFESSIONISTI
L’entrata in vigore della legge di conversione del D. L. n. 125 del 2020, che ha interessato IMU a ridosso della scadenza del termine per il versamento fissato al 16 dicembre 2020, ha comportato notevoli disagi per contribuenti e intermediari. Gli stessi hanno evidenziato che molti contribuenti hanno già provveduto al pagamento dell’imposta per evitare code e assembramenti in banca o posta, anche a causa del perdurare dell’emergenza epidemiologia da COVID 19, per cui nel caso si dovessero rielaborare i calcoli a ridosso della scadenza, questa probabilità sarebbe inevitabile con evidenti ed ingiustificate conseguenze a danno dei contribuenti.
E’ stato quindi chiesto un celere intervento diretto che possano considerarsi regolarmente eseguiti i pagamenti eseguiti entro il termine del 16 dicembre.
LA RISPOSTA DEL MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE
Occorre premettere che la legge n. 159 del 2020 di conversione del D. L. n. 125 del 2020 – che ha recato le novità in tema di IMU rappresentate nel quesito – è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale solo in data 3 dicembre 2020.Il MEF, infatti, ammette che la pubblicazione dello stesso ricade in un momento dove consulenti e CAF sono maggiormente impegnati nelle scadenze fiscali, comportando notevoli disagi.
Successivamente precisa che D.L. 125 del 2020 stabilisce che “Resta fermo il termine per il versamento dell’imposta municipale propria (IMU) previsto per il 16 dicembre 2020 ai sensi dell’articolo 1, comma 762, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, da effettuare sulla base degli atti pubblicati nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze”. Tale disposizione, facendo generico riferimento agli atti pubblicati senza l’indicazione di una precisa data per la pubblicazione degli stessi, ha lo scopo di contemperare i diversi interessi in gioco, vale a dire da un lato l’esigenza di assicurare comunque ai comuni il gettito del tributo alla scadenza prefissata del 16 dicembre 2020, dall’altro quella di salvaguardare l’attività già svolta dagli intermediari e dai contribuenti, senza inutili e defatiganti oneri ulteriori a carico degli stessi.
A maggior fondamento di tale assunto, militano anche i precetti enunciati dallo Statuto dei diritti del Contribuente, il quale all’art. 3 comma 2, prevede che “In ogni caso le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell’adozione di provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti”.
Il rispetto di tali principi trova conferma nel fatto che è stata prevista l’eventuale rata di conguaglio da versare entro il 28 febbraio 2021, come stabilito dal comma 4- septies dell’art. 1 del D. L. n. 125 del 2020.
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