Una recentissima sentenza della Corte di Cassazione del 13/10/2020 n.22018, conferma che debba essere disposta lo stralcio delle cartelle esattoriali dell’Agenzia Entrate-Riscossione, già Equitalia, anche se di importo superiore ai 1000 euro, se la stessa è formata da più “carichi” di importo inferiore alla stessa soglia.
STRALCIO “MINICARTELLE” AL DI SOTTO DEI 1000 EURO
L’articolo 4, comma 1, del decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, dispone che: “I debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché riferiti alle cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta di cui all’articolo 3, sono automaticamente annullati. L’annullamento è effettuato alla data del 31 dicembre 2018 per consentire il regolare svolgimento dei necessari adempimenti tecnici e contabili. Ai fini del conseguente discarico, senza oneri amministrativi a carico dell’ente creditore, e dell’eliminazione dalle relative scritture patrimoniali, l’agente della riscossione trasmette agli enti interessati l’elenco delle quote annullate”.
LA DECISIONE DELLA CASSAZIONE
La corretta applicazione del richiamato art.4 è stata oggetto di numerose sentenze, anche contrastanti, tra gli ermellini. A tal riguardo la sentenza 22018/2020 sembra mettere definitivamente la parola fine alla corretta interpretazione dello stesso . Si precisa che tre sono i fattori richiesti per individuare i debiti oggetto di stralcio:
1) la sorte capitale;
2) gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo;
3) le sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati all’Agente della Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010.
Il limite di valore si riferisce pertanto ai debiti di importo residuo comprensivi di sorte capitale, interessi e sanzioni. Non si tiene con e, “invece, degli interessi di mora e dell’aggio della riscossione. Tale limite è riferito al “singolo carico affidato”, sicché nell’ambito operativo della norma rientrano tutte quelle cartelle, anche di importo complessivo ben superiore a € 1000,00, il cui singolo carico affidato all’agente della riscossione non superi l’importo di mille euro. Per “carico” si intende, infatti, la singola partita di ruolo, cioè l’insieme dell’imposta, delle sanzioni e degli interessi accessori. Ne discende che oggetto del condono è il singolo debito e non l’importo complessivo della cartella.
UN ESEMPIO CONCRETO
Un classico esempio, che ha portato all’annullamento automatico delle cartelle, può essere rappresentato dai contributi INPS ante 2010. Infatti, ci potremmo ritrovare di fronte ad una cartella di circa 3000 euro (ammontare annuale di contributi negli anni precedenti) ma composta di 4 singoli carichi di 750 euro, quindi, di importo inferiore ai 1000 euro. In questo caso, la cartelle deve essere automaticamente annullata.
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