Con la pubblicazione del decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020 “Cura Italia”, sono state approvate diverse misure a sostegno di lavoratori ed imprese. Una delle misure più attese dalle imprese colpite dal calo o dalla chiusura della propria attività è sicuramente quella riguardante la sospensione dei mutui. A tal riguardo Il Ministero di Economia e Finanza pubblica un “focus” dedicato alla moratoria, per volume complessivo di circa 220 miliardi di euro.
FINO A QUANDO E’ POSSIBILE RICHIEDERE LA SOSPENSIONE
Come previsto dall’art. 56 del dl “ Cura Italia” è possibile richiedere la sospensione fino al 30 Settembre 2020 per linee di credito in conto corrente, finanziamenti per anticipi su titoli di credito, scadenze di prestiti a breve e rate di prestiti e canoni in scadenza.
IN COSA CONSISTONO LE MISURE DI SOSPESIONE
Le misure, per sostenere le attività imprenditoriali danneggiate dall’epidemia di COVID-19, hanno per oggetto:
QUALI SOGGETTI POSSONO ACCEDERE ALLA MORATORIA
Le micro, piccole e medie imprese (PMI), operanti in Italia, appartenenti a tutti i settori. Per PMI si intendono le imprese con meno di 250 dipendenti e con fatturato inferiore a 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro . A tali benefici possono accedere anche i lavoratori autonomi titolari di partita IVA.
QUALI SONO I REQUISITI PER POTER ACCEDERE ALLA SOSPENSIONE
MODALITA’ E SOGGETTI A CUI RICHIEDERE LA SOSPENSIONE
Tutte le banche, intermediari finanziari vigilati e altri soggetti abilitati alla concessione del credito in Italia devono accettare le comunicazioni di moratoria.
Le comunicazioni possono essere presentate dalle imprese dall’entrata in vigore del Decreto legge “Cura Italia”, cioè dal 17 marzo 2020:
FINANZIAMENTI ASSISTITI DA GARANZIA PUBBLICA
Nel caso in cui il finanziamento è assistito da agevolazioni pubbliche la banca o l’intermediario finanziario trascorsi 15 gg dalla comunicazione all’ente agevolatore può procedere senza ulteriori formalità alla sospensione del finanziamento, secondo il principio del silenzio assenso.
ULTERIORI CONDIZIONI ECONOMICHE CONNESSE
La normativa prevede che non ci siano ulteriori oneri e costi per entrambe le parti, imprese e intermediari bancari. E’ inoltre previsto che, nonostante la sospensione, si conservino tutti gli elementi accessori direttamente connessi al contratto, quali garanzie ed assicurazioni.
MODULO DI SOSPENSIONE
Il modulo di sospensione in formato pdf è disponile al seguente link.
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