Per il Consiglio di Stato, Adunanza del 14/03/2022, il Concessionario della Riscossione ha l’obbligo di conservazione della copia delle cartelle esattoriali e non solo delle relate di notifica ad esse riferite. Tale onere non può essere sostituito dalla semplice presentazione al contribuente dell’estratto di ruolo.
FATTI IN CAUSA
Oggetto della controversia è l’incompleto riscontro fornito da Equitalia a una richiesta dell’appellante avente a oggetto diciotto cartelle di pagamento. Il concessionario della riscossione ha esibito la sola documentazione relativa alla notificazione, sul dichiarato presupposto che le cartelle fossero “estinte”, salvo che una, per la quale il medesimo ha rilasciato anche l’estratto di ruolo.
“NATURA GIURIDICA” DELLA CARTELLA ESATTORIALE
La cartella ha, invero, una funzione composita che si riflette inevitabilmente sulla sua natura giuridica:
a) da una parte è lo strumento che nel procedimento di esecuzione esattoriale serve a portare a conoscenza del contribuente, mediante notifica, l’esistenza del titolo esecutivo posto a base dell’esecuzione esattoriale e costituito dal ruolo. Ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, infatti, “la notificazione della cartella di pagamento vale anche come notificazione del ruolo”. Il contenuto minimo della cartella di pagamento è previsto dall’art. 6 del d.m. ed è costituito dagli elementi che “devono essere elencati nel ruolo…, ad eccezione della data di consegna del ruolo stesso al concessionario e del codice degli articoli di ruolo e dell’ambito”;
b) dall’altro la cartella di pagamento incorpora anche il contenuto del “precetto” (tipico dell’esecuzione civile), nel contesto documentale di un modello conforme a quello previsto in via regolamentare (cfr. il d.m., 3 settembre 1999, n. 321), nonché le ulteriori informazioni necessarie o comunque utili per il contribuente. In particolare, ai sensi dell’art. 25, comma 2, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, “la cartella di pagamento contiene l’intimazione ad adempiere l’obbligo risultante dal ruolo entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione, con l’avvertimento che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata”, nonché “l’indicazione della data in cui il ruolo è stato reso esecutivo” (comma 2-bis dell’art. 25 cit.). Essa riporta inoltre le “avvertenze concernenti le modalità e i termini di impugnazione” (art. 6, comma 2, del d.m. 321/1999 cit.);
c) in alcuni peculiari e tassativi casi, inoltre, la cartella di pagamento può addirittura rivestire funzione impositiva in senso sostanziale, in tutto assimilabile ad un atto di accertamento (si pensi, a titolo di esempio, alla cartella di pagamento emessa nell’ambito della procedura di controllo automatizzato delle dichiarazioni reddituali, ai sensi dell’art. 36-bis del d.P.R. 600/1973).
LA DECISIONE DEL CONSIGLIO DI STATO
Il Consiglio di Stato , in risposta ai quesiti sottoposti dalla Sezione rimettente, formula i seguenti principi di diritto in tema di cartelle esattoriali:
1) il concessionario, ai sensi dell’art. 26, comma 5, del d.P.R. 602/1973, ha l’obbligo di conservare la copia della cartella di pagamento, anche quando esso si sia avvalso delle modalità semplificate di diretta notificazione della stessa a mezzo di raccomandata postale;
2) qualora il contribuente richieda la copia della cartella di pagamento, e questa non sia concretamente disponibile, il concessionario non si libera dell’obbligo di ostensione attraverso il rilascio del mero estratto di ruolo, ma deve rilasciare una attestazione che dia atto dell’inesistenza della cartella, avendo cura di spiegarne le ragioni.
RICHIEDA CONSULENZA SULL'ARGOMENTO TRATTATO IN QUESTO ARTICOLO
TRS Consulting nasce nel 2014, diventando punto di riferimento per le imprese in materia di tassazione TARI e tributi locali. In un quadro normativo tra i più complessi, con agevolazioni ad onere e carico dei contribuenti, lo studio ha aiutato decine di imprenditori all’ottenimento dei risparmi spettanti.
Via Mattine 83 – Agropoli (SA)
Telefono: 0974 192 6621
Email: info@trsconsulting.it
Web: https://trsconsulting.it