La Legge di Bilancio 2022 ha previsto l’abolizione dell’aggio dovuto sulle somme derivanti da cartelle esattoriali dell’Agenzia Entrate-Riscossione. A seguito dell’intervento normativo è stato approvato un nuovo modello di cartella esattoriale che sarà utilizzato a decorrere dal primo Gennaio 2022.
COS’E’ L’AGGIO ( ATTUALE ONERI DI RISCOSSIONE)
Il decreto legislativo n. 159/2015 ha stabilito che, a partire dai carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2016, l’aggio è sostituito dagli “oneri di riscossione”, che sono dovuti per il funzionamento del servizio nazionale di riscossione, con una significativa riduzione dei costi per il cittadino.
Infatti, in caso di pagamento effettuato entro 60 giorni dalla notifica della cartella, tali oneri sono pari al 3% delle somme riscosse, con un risparmio, quindi, dell’1,65% rispetto al passato.
In caso di pagamento effettuato dopo 60 giorni dalla data di notifica della cartella, gli “oneri di riscossione”, interamente a carico del debitore, sono pari al 6% dell’importo dovuto. Anche in questo caso c’è un risparmio significativo per il debitore, che ammonta a due punti percentuali (aggio 8% – oneri di riscossione 6%).
IL PROVVEDDIMENTO DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
A seguito delle modifiche apportate dall’art. 1, comma 15, della legge n. 234 del 30 dicembre 2021 (c.d. Legge di Bilancio 2022), la copertura dei costi di gestione del servizio nazionale di riscossione viene assicurata mediante appositi stanziamenti di risorse a carico del bilancio dello Stato.
Per effetto della nuova disciplina viene abolita la quota di oneri di riscossione a carico del debitore nella misura fissa del 3% delle somme iscritte a ruolo, in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla notifica della cartella di pagamento e del 6% delle somme iscritte a ruolo e dei relativi interessi di mora in caso di assolvimento del debito oltre il suindicato termine di legge. Allo stesso modo, per le ipotesi di riscossione spontanea, non è più dovuta, dal debitore, la quota pari all’uno per cento delle somme iscritte a ruolo.
A carico del debitore restano invece la quota a titolo di spese esecutive per le eventuali attività cautelari ed esecutive per il recupero delle somme insolute nonché la quota a titolo di spese di notifica della cartella di pagamento e degli eventuali ulteriori atti di riscossione.
In conseguenza della modifica normativa innanzi illustrata occorre, quindi, provvedere all’emanazione del nuovo modello di cartella di pagamento che non recherà più alcun riferimento agli oneri di riscossione a carico del debitore e che verrà utilizzato per le cartelle di pagamento relative ai carichi affidati agli Agenti della riscossione a decorrere dal 1° gennaio 2022, fac-simile al seguente link.
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