Un emendamento alla Legge di Bilancio 2022 ha dichiarato non impugnabile l’estratto di ruolo dell’Agenzia Entrate-Riscossione, ex Equitalia. Professionisti in rivolta per una decisione a dir poco discutibile da parte della Politica che comporterà una lesione del diritto di difesa del contribuente.
COSA DICE LA LEGGE DI BILANCIO
La nuova Legge di Bilancio 2022 prevede espressamente :”l’estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall’iscrizione a ruolo possa derivargli:
ESTRATTO DI RUOLO: ERA IMPUGNABILE?
Sovente, il contribuente impugnava l’estratto di ruolo, spiegando di essere venuto a conoscenza della pretesa tributaria solo incidentalmente, asserendo il più delle volte la sussistenza di vizi della notifica delle cartelle di pagamento emesse a suo carico.
Ebbene, prima dell’introduzione del nuovo articolo 3-bis citato, per vero, una parte della giurisprudenza, anche nella sua composizione più autorevole, si era espressa per impugnabilità dell’estratto di ruolo.
Le stesse sezioni Unite della Cassazione, infatti, avevano statuito che “è ammissibile l’impugnazione della cartella (e/o del ruolo) che non sia stata (validamente) notificata e della quale il contribuente sia venuto a conoscenza attraverso l’estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario, senza che a ciò sia di ostacolo il disposto dell’ultima parte del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 3, posto che una lettura costituzionalmente orientata di tale norma impone di ritenere che la ivi prevista impugnabilità dell’atto precedente non notificato unitamente all’atto successivo notificato non costituisca l’unica possibilità di far valere l’invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente sia comunque legittimamente venuto a conoscenza e pertanto non escluda la possibilità di far valere tale invalidità anche prima, nel doveroso rispetto del diritto del contribuente a non vedere senza motivo compresso, ritardato, reso più difficile ovvero più gravoso il proprio accesso alla tutela giurisdizionale quando ciò non sia imposto dalla stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo rispetto ai quali si ponga un concreto problema di reciproca limitazione” (cfr. Cass., sezioni Unite, n. 19704/2015; Cass. 1302/2018; 7228/2020).
Detta posizione rappresenta un corollario di quella tesi che ritiene che il D.Lgs. 546/1992, all’art. 19, non contenga un elenco tassativo degli atti impugnabili: ma si tratta di una tesi non da tutti condivisa.
Diversamente, infatti, un’ulteriore opinione, espressa autorevolmente in seno alla giurisprudenza di legittimità, ha chiarito che “l’estratto di ruolo …” è un atto “non impugnabile sia perché trattasi di atto non rientrante nel novero degli atti impugnabili ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. n. 546 del 1992, sia perché trattasi di atto per il cui annullamento il debitore manca di interesse (ex art. 100 c.p.c.), non avendo alcun senso l’eliminazione di esso dal mondo giuridico, senza incidere su quanto in esso rappresentato” (Cass. 22507/2019 cit.)
Fonte: FiscoOggi
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