CONAI, Consorzio Nazionale Imballaggi, è un Consorzio privato che opera senza fini di lucro ed è un sistema che costituisce la risposta delle imprese private ad un problema di interesse collettivo, quale quello ambientale, nel rispetto di indirizzi ed obiettivi fissati dal sistema politico. Al Sistema Consortile aderiscono circa 760.000 imprese produttrici e utilizzatrici di imballaggi.
SOGGETTI OBBLIGATI
In base alla normativa vigente (art. 221 del D.Lgs. 152/2006), le aziende produttrici ed utilizzatrici sono responsabili della corretta ed efficace gestione ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio generati dal consumo dei propri prodotti e per questo partecipano al Consorzio Nazionale Imballaggi.
Per produttori si intendono: i produttori e importatori di materie prime destinate a imballaggi, i produttori-trasformatori e importatori di semilavorati destinati a imballaggi, i produttori di imballaggi vuoti, gli importatori-rivenditori di imballaggi vuoti.
Per utilizzatori si intendono: gli acquirenti-riempitori di imballaggi vuoti, gli importatori di “imballaggi pieni” (cioè di merci imballate), gli autoproduttori (che producono/riparano imballaggi per confezionare le proprie merci), i commercianti di imballaggi pieni (acquirenti-rivenditori di merci imballate), i commercianti di imballaggi vuoti (che acquistano in Italia e rivendono questi imballaggi senza effettuarne alcuna trasformazione).
Lo stesso articolo 221 prevede che i Produttori aderiscano a uno dei Consorzi di Filiera (di cui all’art. 223 del medesimo decreto). In alternativa, i Produttori possono “organizzare autonomamente, anche in forma collettiva, la gestione dei propri rifiuti di imballaggio” o “mettere in atto un sistema di restituzione dei propri imballaggi […]”.
SANZIONI PER MANCATA ADESIONE
L’articolo 261, comma 1, del D.Lgs. 152/06, sostituito dall’art. 11, comma 3, della Legge 28 luglio 2016, n. 154 (Collegato Agricolo) dispone che “[…] i produttori e gli utilizzatori che non adempiono […] sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria di 5.000 euro”.
A CONAI dovrà comunque essere corrisposta la quota di adesione e versati gli eventuali Contributi pregressi. Lo stesso articolo, al comma 2 dispone che “i produttori di imballaggi che […] non aderiscono ai consorzi […] sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a quarantaseimilacinquecento euro”.
All’irrogazione delle conseguenti sanzioni amministrative pecuniarie provvedono gli Enti territoriali competenti (art. 262, comma 1, del D.Lgs. 152/06 e Legge n. 56 del 7 aprile 2014).
SOGGETTI ESCLUSI
In generale, sono esclusi dall’obbligo di adesione a CONAI gli utenti finali degli imballaggi ossia quei soggetti che, pur acquistando merce imballata per l’esercizio della propria attività o per proprio consumo, non effettuano alcuna attività di commercializzazione e distribuzione della merce imballata acquistata.
L’esclusione degli utenti finali, come sopra definiti, dall’obbligo di adesione a CONAI viene meno nei tre casi seguenti:
Sono inoltre escluse dall’obbligo di adesione a CONAI le imprese che utilizzano esclusivamente imballaggi facenti parte di uno dei sistemi autonomi – previsti dall’art. 221, comma 3, lett. a) e c) del D.Lgs 152/2006 – che abbiano ottenuto il relativo riconoscimento.
Infine, ai sensi dell’art. 11, comma 2 della Legge n. 154/2016 (cosiddetto Collegato Agricolo), le imprese agricole non sono obbligate ad aderire al CONAI, ne al pagamento della relativa quota di iscrizione. Restano sempre libere di aderirvi volontariamente e autonomamente. Le medesime imprese, anche laddove non aderenti al CONAI, restano soggette al pagamento del Contributo Ambientale sugli imballaggi vuoti e/o pieni (merci imballate) acquistati in Italia e/o importati.
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