Il Comunicato del Consiglio dei Ministri del 20 Maggio 2021 prolunga fino al 30 Giugno 2021 il periodo di sospensione dell’attività di Riscossione e per la verifica inadempimenti. Nessuna novità, invece, per le scadenze della rate di rottamazione ter e saldo e stralcio.
VERIFICA INADEMPIMENTI: COS’E’?
Il servizio Verifica inadempimenti consente alle Pubbliche amministrazioni di ottemperare all’obbligo stabilito dall’art. 48-bis D.P.R. n.602/73 di verificare, prima di effettuare un pagamento di importo superiore a 5mila euro, se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento e, in caso affermativo, di segnalare la circostanza all’Agenzia delle entrate-Riscossione, ai fini dell’esercizio dell’attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.
La Legge 205/2017 ha ridotto, con decorrenza dal 1° marzo 2018, da 10.000 a 5.000 euro il limite minimo di importo per la verifica dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni prevista dall’art. 48-bis del DPR n. 602/1973 e per la verifica della regolarità fiscale prevista dall’art. 80, comma 4, del D. Lgs. 50/2016.
PROROGA DELLA RISCOSSIONE E DELLA VERIFICA INADEMPIMENTI
Il Consiglio dei Ministri di giovedì 20 maggio 2021 ha approvato il “Decreto Sostegni-bis” che introduce ulteriori misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali.
Tra i provvedimenti adottati vi è il differimento di 2 mesi, fino al 30 giugno 2021, della sospensione delle attività dell’Agente della Riscossione. La misura, già anticipata con il comunicato stampa del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 30 Aprile 2021, riguarda tutti i versamenti derivanti dalle cartelle di pagamento, dagli avvisi di addebito e dagli avvisi di accertamento esecutivi affidati all’Agente della riscossione, nonché l’invio di nuove cartelle e la possibilità per l’Agenzia di avviare procedure cautelari o esecutive di riscossione, come fermi amministrativi, ipoteche e pignoramenti.
Restano sospese, inoltre, le verifiche di inadempienza che le pubbliche amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica devono effettuare, ai sensi dell’art. 48 bis del DPR 602/1973, prima di disporre pagamenti di importo superiore a cinquemila euro.
Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e gli adempimenti svolti dall’agente della riscossione nel periodo dal 1° maggio 2021 alla data di entrata in vigore del decreto.
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