Sul caso dello scostamento-debiti non gravi e DURC l’Inps, con il messaggio del 19 gennaio 2021 n. 213, ha fornito importanti chiarimenti riguardo le corrette modalità di applicazione di tale criterio in materia di verifica della regolarità contributiva.
LO SCOSTAMENTO NON GRAVE
Non si considera grave lo scostamento inferiore o pari al 5% tra le somme dovute e quelle versate con riferimento a ciascun periodo di paga o di contribuzione o, comunque, uno scostamento inferiore ad Euro 100,00, fermo restando l’obbligo di versamento del predetto importo entro i trenta giorni successivi al rilascio del Durc»). L’ultimo comma dell’articolo 3 del decreto ministeriale 30 gennaio 2015 ha, infine, esteso tale criterio a tutti i casi di verifica di regolarità contributiva, portando il limite oltre il quale lo scostamento deve ritenersi “grave” a 150,00 euro a “gestione”. Avere precisato che il limite debba misurarsi in riferimento alla singola gestione (dipendenti, gestione separata, ecc.), permette di fatto di avere un limite complessivo superiore alla stessa
soglia.
L’Inps nella circolare n. 126/2015 ha precisato che il predetto limite si determina e cristallizza al momento della verifica automatizzata. Naturalmente, la concessione della regolarità contributiva per debiti sottosoglia (150,00 euro), comporta sempre l’obbligo di pagare il dovuto con il conseguente recupero tramite agente della riscossione, tenuto conto che anche quest’ultimo ha il limite di € 10,33, sotto il quale non può comunque
agire (Art. 12-bis Dpr. n. 602/73).
SCOSTAMENTO NON GRAVE: LIMITE DI 150 EURO PER GESTIONE
L’Istituto, come si diceva, torna col messaggio n. 213/2021 sullo scostamento non grave e chiarisce che:
• non si considera grave lo scostamento tra le somme dovute e quelle versate in ciascuna gestione nella quale l’omissione che si è determinata risulti pari o inferiore a 150,00 euro comprensivi di eventuali accessori di legge;
• il criterio dello scostamento non grave viene valutato tenendo conto del valore registrato al momento dell’effettuazione della verifica automatizzata, con riguardo all’esito di regolarità contributiva definito per ogni singola gestione nella quale l’omissione fino alla predetta misura è stata rilevata;
• se, a seguito della proposta di esito automatizzato irregolare, sia notificato al contribuente l’invito a regolarizzare le esposizioni debitorie – fatta salva l’ipotesi di annullamento parziale o totale delle stesse a seguito dei chiarimenti forniti dall’interessato – dovranno essere interamente versate per determinare la formazione di un esito regolare;
• nel caso di regolarizzazione parziale, non trovando applicazione il criterio dello scostamento non grave, l’attestazione di irregolarità avverrà per l’importo residuo non pagato anche se di valore pari o inferiore a quello dello scostamento individuato in 150,00 euro per gestione.
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