Il Decreto Semplificazioni ha introdotto delle novità in materia di appalti e relativa certificazione rilasciata dall’Agenzia delle Entrate in presenza di cartelle esattoriali a carico dell’impresa. Cerchiamo di fare chiarezza sulla normativa.
L’ATTUALE DISCIPLINA: I REQUISITI
L’articolo 32, comma 7 del Codice Appalti di cui al D.lgs 50/2016 prevede che L’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti; i requisiti ai quali fa riferimento la norma sono quelli indicati agli articoli 80, requisiti di carattere generale, e 83, requisiti di carattere speciale.
L’articolo 80, tra gli altri, prevede al comma 4 che “Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d’appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti”.
VIOLAZIONI DEFITIVAMENTE ACCERTATE E RATEIZZAZIONE
Quindi, la stazione appaltante dovrebbe verificare la non presenza di violazioni definitivamente accertate( cartelle esattoriali) per un importo superiore ai 5.000 euro. Specifichiamo che l’art. 80, comma 4, ultimo periodo del Dlgs. 18 aprile 2016, n. 50, consente la partecipazione quando l’operatore economico abbia ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte dovute, compresi eventuali interessi o multe, a condizione però che il pagamento o l’impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande. Di conseguenza, sulla certificazione dell’Agenzia delle Entrate, gli importi rateizzati compariranno con la dicitura ” violazioni non definitivamente accertate”.
LE MODIFICHE DEL DECRETO SEMPLIFICAZIONI
Il Decreto Semplificazioni, Legge 120/2020, aveva previsto l’esclusione degli appalti se “la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali non definitivamente accertati qualora
tale mancato pagamento costituisca una grave violazione” in materia di DURC e del limite per la verifica inadempimenti di 5.000 euro. Lo stesso art.8, allo stesso comma prosegue le disposizioni di cui sopra non si applicano nel caso in cui “o l’operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l’estinzione, il pagamento o l’impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande”. Basterà, quindi, prima dell’effettiva domanda di partecipazione alla gara di appalto, aver presentato una istanza di rateizzazione ed aver pagato la prima rata per essere ammessi alla stessa. Sicuramente nella certificazione rilasciata dall’Agenzia delle Entrate comparirà la dicitura “violazioni non definitivamente accertate”, ma sarà la stessa Amministrazione a specificare nella stessa che tale violazioni sono state “oggetto di provvedimento di rateizzazione in data xx/xx/xxxx”. Tali informazioni permetteranno la partecipazione “serena” dell’impresa alla gara di appalto.
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