Nuova chiarimento dell’ Agenzia delle Entrate sulla possibile fruizione del Superbonus 110 per le abitazioni principali adibite occasionalmente ad attività di bed & breakfast ( b&b occasionale ). Chiarimento molto atteso dagli addetti ai lavori e che aveva lasciato non pochi dubbi interpretativi.
IL QUESITO
Nell’ interpello, l’stante chiede se possa usufruire della detrazione del 110 per cento (cd. Superbonus 110) sulle spese che intende sostenere per la riqualificazione energetica della propria abitazione che dichiara di utilizzare occasionalmente come bed & breakfast a conduzione familiare l’immobile di residenza.
LA RISPOSTA DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Secondo l’Agenzia delle Entrate sono agevolabili gli interventi effettuati «dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari, salvo quanto previsto al comma 10».
Con riguardo all’ambito di applicazione soggettivo del Superbonus, la citata circolare n. 24/E del 2020 ha chiarito che con la locuzione «al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni» il Legislatore ha inteso precisare che la fruizione del Superbonus riguarda unità immobiliari (oggetto di interventi qualificati) non
riconducibili ai cd. “beni relativi all’impresa” (articolo 65 del TUIR) o a quelli strumentali per l’esercizio di arti o professioni (articolo 54, comma 2, del TUIR).
Sulla base di tale documento di prassi il Superbonus spetta alle persone fisiche che svolgono attività di impresa o arti e professioni qualora le spese sostenute abbiano ad oggetto interventi effettuati su immobili appartenenti all’ambito “privatistico” e, dunque, diversi:
– da quelli strumentali, alle predette attività di impresa o arti e professioni;
– dalle unità immobiliari che costituiscono l’oggetto della propria attività;
– dai beni patrimoniali appartenenti all’impresa.
Tanto premesso, relativamente agli interventi realizzati su unità immobiliari residenziali adibite promiscuamente anche all’esercizio dell’arte o della professione ovvero di attività commerciale (occasionale o abituale), la circolare n. 19/E dell’8 luglio 2020, ha precisato che se gli interventi sono realizzati su unità immobiliari residenziali adibite promiscuamente all’esercizio dell’arte o della professione, ovvero all’esercizio dell’attività commerciale, la detrazione spettante è ridotta al 50 per cento, quindi la detrazione è calcolata sul 50 per cento delle spese sostenute. Con la risoluzione 24 gennaio 2008 n. 18/E è stato chiarito che la detrazione va ridotta al 50 per cento anche nell’ipotesi specifica di interventi che interessino unità immobiliari residenziali adibite promiscuamente anche all’attività di Bed and Breakfast (occasionale o abituale).
Il documento integrale è disponibile al seguente link
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1 Comment
Salve, quindi se il B&B viene chiuso il proprietario può accedere al 110 ?