Il Decreto Legge n. 3/2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15 gennaio 2021, ha differito al 31 gennaio 2021 il termine “finale” di sospensione dell’attività di riscossione da parte dell’ Agenzia Entrate-Riscossione, ex Equitalia, precedentemente fissato al 31 dicembre 2020 dal DL n. 125/2020. Ricapitoliamo le modifiche e le nuove FAQ dell’agente della riscossione.
TERMINI DI PAGAMENTO
Differimento al 31 gennaio 2021 del termine di sospensione del versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all’Agente della riscossione.
Sono, pertanto, sospesi i pagamenti in scadenza dall’8 marzo 2020 al 31 gennaio 2021 che dovranno essere effettuati entro il mese successivo alla scadenza del periodo di sospensione e, dunque, entro il 28 febbraio 2021.
SOSPENSIONE PER NOTIFICHE E PIGNORAMENTI
Sospensione fino al 31 gennaio 2021 delle attività di notifica di nuove cartelle, degli altri atti di riscossione nonchè degli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati, prima della data di entrata in vigore del decreto Rilancio (19/5/2020), su stipendi, salari, altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego, nonché a titolo di pensioni e trattamenti assimilati.
Fino al 31 gennaio 2021, le somme oggetto di pignoramento non devono essere sottoposte ad alcun vincolo di indisponibilità ed il soggetto terzo pignorato deve renderle fruibili al debitore; ciò anche in presenza di assegnazione già disposta dal giudice dell’esecuzione.
Cessati gli effetti della sospensione, e quindi a decorrere dal 1° febbraio 2021, riprenderanno ad operare gli obblighi imposti al soggetto terzo debitore (e quindi la necessità di rendere indisponibili le somme oggetto di pignoramento e di versamento all’Agente della riscossione fino alla concorrenza del debito).
VERIFICA INDAMPIMENTI PA
Sospensione, come avevamo anticipato in un precedente articolo, dall’8 marzo 2020 al 31 gennaio 2021 delle verifiche di inadempienza che le Pubbliche Amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica devono effettuare, ai sensi dell’art. 48 bis del DPR 602/1973, prima di disporre pagamenti – a qualunque titolo – di importo superiore a cinquemila euro. La sospensione è decorsa dal 21 febbraio 2020 per i soli contribuenti che, alla medesima data, avevano la residenza, la sede legale o la sede operativa nei comuni della c.d. “zona rossa” (allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020).
Le verifiche già effettuate sono prive di qualunque effetto se, alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 34/2020 (e quindi dal 19/5/2020) che ha introdotto tale previsione normativa, l’Agente della riscossione non aveva notificato il pignoramento ai sensi dell’art. 72 bis del DPR n. 602/1973; per le somme oggetto di tali verifiche, le Pubbliche Amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica, hanno potuto quindi procedere al pagamento in favore del beneficiario.
Tutte le FAQ aggiornate sono disponibili sul sito web di Agenzia Entrate-Riscossione (ex Equitalia) al seguente link
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