Con la decisione 10616 dell’ Arbitrato Bancario e Finanziario ( ABF ) del Collegio di Napoli dispone il rimborso di tutti i costi da estinzione anticipata connessi al contratto di prestito personale, costi recurring e costi upfrot, oltre che dei costi assicurativi connessi allo stesso.
FATTI
In data 08.05.2007 il ricorrente stipulava contratto di prestito con cessione di sessanta quote della pensione mensile e, sulla base di conteggio estintivo del 9.11.2011, provvedeva all’estinzione anticipata. Con reclamo inoltrato a mezzo pec dell’11.11.2019, richiedeva il rimborso delle quote non maturate delle commissioni e dei premi assicurativi.
A seguito del mancato accoglimento del reclamo, adiva questo Arbitro per la restituzione di euro 3.941,36 oltre spese di assistenza difensiva.
NORMATIVA E COSTI UPFRONT (NON RICORRENTI)
La Corte di Giustizia, con la decisione 11 settembre 2019 emessa nella causa C-383/18, ha statuito che l’art. 16 della
direttiva deve essere interpretato nel senso che «il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore». Il Collegio di Coordinamento, investito della questione relativa agli effetti della riferita sentenza, ha statuito che l’art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front (decisione n. 26525/2019).
In caso di estinzione anticipata del finanziamento, il contratto espressamente esclude il rimborso di quota non maturata della commissione finanziaria, della provvigione agente e degli oneri erariali. La riferita clausola deve reputarsi nulla in quanto contraria alla norma imperativa posta dall’art. 125 sexies TUB là dove esclude la rimborsabilità delle commissioni di perfezionamento e della provvigione intermediario.
La commissione finanziaria sub a) è prevista «a convenuta copertura – in accezione non solo unitaria e inscindibile ma anche aleatoria – delle attività necessariamente preliminari e conclusive del prestito, quali esemplificativamente, l’esame della documentazione, gli oneri per la conversione e la convertibilità, da variabile a fisso, del saggio degli interessi o per la copertura del relativo rischio per tutta la durata dell’operazione, gli oneri per le operazioni di acquisizione della provvista, la elaborazione dei dati in funzione della legge 197/91; le perdite per l’eventuale ritardo di adeguamento dei tassi e delle commissioni nel periodo di preavviso delle mutate condizioni di mercato; le spese di comunicazione alla clientela e di informativa precontrattuale; l’eventuale estinzione dei prestiti in precedenza
contratti dal Mutuatario; la riscossione delle rate e la gestione del credito; le perdite relative alla differenza di valuta tra erogazione iniziale e decorrenza dell’ammortamento; l’organizzazione commerciale intervenuta nell’operazione di prestito come specificata al punto seguente ecc.». Secondo gli orientamenti condivisi dei Collegi deve essere
considerata recurring perché non espone in modo chiaro e agevolmente comprensibile i costi up front e i costi recurring. La commissione sub b) contenuta nella commissione sub a) e prevista «per l’attività svolta dall’agente, dal mediatore e/o da ogni altro soggetto incaricato dal mutuatario, contenuta nell’ambito di quella riconosciuta a ….., quale esemplificativamente concorrere all’acquisizione della documentazione, all’attività istruttoria del prestito, alla notificazione dei contratti agli enti interessati, alla rimessa del netto ricavo al cedente, definire i rapporti contabili, ogni altra attività prestata ».
Come statuito dal Collegio di Coordinamento, il criterio per la riduzione dei costi up front, in mancanza di una diversa previsione pattizia comunque fondata su di un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi permane il criterio del pro rata temporis. Nel caso posto a base della decisione n. 26525/2019, il Collegio di Coordinamento ha reputato che il criterio per quantificare la quota ripetibile di costi up front debba essere analogo a quello che le parti avevano previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi che costituiscono la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.
LA DECISIONE DELL’ABF
In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l’intermediario tenuto al rimborso da estinzione anticipata dell’importo complessivo di € 3.214,56. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.
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