Con risposta all’interpello n.360/2020 l’Agenzia delle Entrate conferma che sono cumulabili il credito d’imposta del mezzogiorno e del credito d’imposta per beni strumentali 4.0. Un’opportunità interessantissima per le imprese che, cumulando le due agevolazioni, potranno arrivare ad una percentuale di abbattimento del 90%.
QUESITO
La società Alfa Srl intende acquistare una macchina le cui caratteristiche sono compatibili con l’allegato A alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, …”. In particolare, la macchina sarà dotata di tutte le caratteristiche prescritte nell’allegato A. Ai sensi del comma 189 della legge 24/12/2019, n. 160, è riconosciuto un credito d’imposta nella misura del 40 per cento del costo.
Inoltre, l’articolo 1, comma 319, della legge n. 160/2019 (legge di bilancio 2020) ha prorogato al 31 dicembre 2020 il credito di imposta di cui all’articolo 1 commi 98- 08 della legge n. 208/2015, per i soggetti che acquistano beni strumentali nuovi facenti parte di un progetto di investimento iniziale e destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle Regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo. L’acquisto della macchina in questione dà, quindi, diritto, al ricorrere delle altre condizioni previste dalle norme, alla fruizione di due distinte agevolazioni consistenti in crediti di imposta. L’istante pone il problema della cumulabilità dei benefici previsti dalle leggi in parola.
LA RISPOSTA DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Ai sensi dell’articolo 1, comma 185, della legge 27 dicembre 2019 , n. 160 (legge di Bilancio 2020), Alle imprese che a decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, ovvero entro il 30 giugno 2021 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato è riconosciuto un credito d’imposta alle condizioni e nelle misure stabilite dai commi 188, 189 e 190 in relazione alle diverse tipologie di beni agevolabili.
Il successivo comma 192 prevede testualmente che Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive di cui al periodo precedente, non porti al superamento del costo sostenuto. Come detto, la disciplina del credito di imposta per investimenti nel Mezzogiorno prevede la cumulabilità, a determinate condizioni, di tale beneficio con altri gli aiuti di Stato, non escludendo espressamente la possibilità di cumulo con misure di carattere generale.
Alla luce di quanto sopra, in relazione alla cumulabilità del credito di imposta per investimenti nel Mezzogiorno e del credito di imposta per investimenti in beni strumentali introdotto dalla legge di Bilancio 2020, si ritiene che, in relazione ai medesimi investimenti, sia possibile cumulare i due benefici, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto per l’investimento.
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