ISMEA mette a disposizione 20 milioni di euro per assicurare ulteriormente liquidità alle imprese agricole e della pesca colpite dalla crisi connessa all’emergenza epidemiologica da COVID – 19. La misura, come discusso in un precedente articolo, prevede l’erogazione di prestiti cambiari per un importo massimo di 30 mila euro, con inizio del rimborso dopo 36 mesi dalla data di erogazione e durata fino a 10 anni. Vediamo quali sono i requisiti e documentazione utili ai fini della presentazione della domanda per la Cambiale Agraria Ismea.
REQUISITI CAMBIALE AGRARIA
La nuova cambiale agraria Ismea, sarà riservata:
– alle PMI agricole, così come definite dall’Allegato I del Regolamento (UE) n.702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 e che alla data del 31 dicembre 2019 non si trovavano già in difficoltà ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014.
– alle PMI della pesca, così come definite dall’Allegato I del Regolamento (UE) n. 1388/2014 della Commissione del 16 dicembre 2014 e che alla data del 31 dicembre 2019 non si trovavano già in difficoltà ai sensi del medesimo Regolamento (UE) n. 1388/2014.
Al momento della domanda di accesso al prestito, la PMI deve risultare regolarmente iscritta al Registro delle Imprese con la qualifica di “impresa agricola” ai sensi dell’articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 ovvero di “impresa ittica” ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4.
ESCLUSIONI
NON possono accedere alla “Cambiale Agraria e Pesca – 10”, le PMI:
a) con esposizioni classificate come “sofferenze” ai sensi della disciplina bancaria;
b) che alla data del 31 dicembre 2019 presentavano, nei confronti delle banche, esposizioni classificate come “inadempienze probabili” o “scadute” o “sconfinamenti deteriorati” ai sensi del paragrafo 2, Parte B della circolare n. 272 del 30 luglio 2008 della Banca d’Italia e successive modificazioni e integrazioni;
c) che alla data del 31 dicembre 2019 avevano a carico protesti, procedure esecutive o iscrizioni pregiudizievoli;
d) che alla data del 31 dicembre 2019 risultavano inadempienti rispetto ai servizi assicurativi, creditizi e finanziari erogati da ISMEA;
e) destinatarie di provvedimenti giudiziari che comportano l’applicazione delle sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n.231, articolo 9, comma 2, lettera d);
f) incorse in una delle fattispecie di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione ad una procedura di appalto o concessione ai sensi dell’articolo 80, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50.
g) rientranti tra quelle che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
h) che hanno già ottenuto da ISMEA un prestito cambiario nell’ambito della sezione 3.1. del “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza COVID”.
DOCUMENTAZIONE
Per la presentazione della nuova domanda Cambiale Agraria, dovranno essere allegati i seguenti documenti:
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