ISMEA mette a disposizione 20 milioni di euro per assicurare ulteriormente liquidità alle imprese agricole e della pesca colpite dalla crisi connessa all’emergenza epidemiologica da COVID – 19. La misura, autorizzata dalla Commissione europea nell’ambito della sezione 3.1 del “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza COVID”, prevede l’erogazione di prestiti cambiari per un importo massimo di 30 mila euro, con inizio del rimborso dopo 36 mesi dalla data di erogazione e durata fino a 10 anni.
SOGGETTI BENEFICIARI
Possono accedere al prestito cambiario a tasso zero le imprese agricole e della pesca che abbiano subito un grave pregiudizio alla liquidità aziendale a causa dell’epidemia COVID-19, in particolare quelle colpite dalla crisi per la elevata deperibilità del prodotto e la chiusura dei normali canali commerciali.
Il prestito è riservato:
– alle PMI agricole, così come definite dall’Allegato I del Regolamento (UE) n.702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 e che alla data del 31 dicembre 2019 non si trovavano già in difficoltà ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014.
– alle PMI della pesca, così come definite dall’Allegato I del Regolamento (UE) n. 1388/2014 della Commissione del 16 dicembre 2014 e che alla data del 31 dicembre 2019 non si trovavano già in difficoltà ai sensi del medesimo Regolamento (UE) n. 1388/2014.
CARATTERISTICHE DEL PRESTITO
Il prestito è diretto ad assicurare liquidità per tutti i processi inerenti il ciclo produttivo.
Il valore nominale del Finanziamento non può superare il 50 per cento dell’ammontare dei ricavi del soggetto beneficiario, come risultante dalla ultima dichiarazione fiscale presentata alla data di domanda del prestito, e non può comunque superare l’importo di 30 mila euro.
Il tasso di interesse è pari a zero per tutta la durata del Finanziamento. La durata del prestito è di cinque anni, con due anni di preammortamento e con opzione di allungamento a dieci anni complessivi.
MODALITÀ DI AMMORTAMENTO
Il Finanziamento è erogato dopo la firma n.3 cambiali (agrarie o della pesca) di importo e scadenza uguale a quella delle rate di ammortamento del prestito. In caso di società di capitali, la cambiale è firmata dal legale rappresentante, anche in proprio, a titolo di avallo.
La cambiale agraria e la cambiale della pesca sono equiparate ad ogni effetto alla cambiale ordinaria.
L’erogazione avviene mediante accredito sul conto corrente indicato dalla PMI in sede di domanda ovvero mediante assegno circolare intestato alla PMI.
La PMI rimborsa il Finanziamento mediante:
due rate scadenti rispettivamente a 36 e 48 mesi dalla data di erogazione, di valore pari ad 1/8 del valore nominale;
una rata scadente a 60 mesi dalla data di erogazione, di valore pari 3/4 del valore nominale.
Alla scadenza dei 60 mesi dalla data di erogazione, la PMI può scegliere:
se rimborsare l’intera rata, oppure
pagare 1/8 del valore nominale e chiedere l’allungamento per ulteriori cinque anni, emettendo n. 5 cambiali (agrarie o della pesca) con scadenza rispettivamente a 12, 24, 36, 48 e 60 mesi, tutte di importo pari ad 1/8 del valore nominale del Finanziamento.
L’opzione di allungamento è riservata esclusivamente alle PMI in regolare ammortamento.
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