Con la conversione del Decreto Agosto viene finalmente chiarito che i pensionati agricoli, ex IAP o coltivatori diretti, sono esenti dall’ IMU. A mettere la parole fine ad una annosa questione giurisprudenziale ci pensa art. 78 bis del dl 104/2020.
DECRETO AGOSTO E ESENZIONE IMU
Per il legislatore, infatti, i pensionati hanno diritto a fruire dell’ esenzione fiscale sui terreni, poiché si considerano coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali se continuano a svolgere tale attività e siano iscritti nella previdenza agricola. Hanno diritto alle agevolazioni Imu anche i soci delle società di persone che svolgono l’attività agricola, purché abbiano la qualifica di coltivatori diretti o di IAP a titolo principale. Fruiscono del trattamento agevolato Imu anche i familiari coadiuvanti del coltivatore diretto, appartenenti allo stesso nucleo familiare. Infatti, se risultano iscritti nella gestione assistenziale e previdenziale agricola, nella qualità di coltivatori diretti, beneficiano degli stessi vantaggi fiscali cui hanno diritto i titolari dell’impresa agricola. Non solo, l’art.78-bis specifica che, nel caso di pagamento dell’imposta, sarà possibile richiedere la restituzione al comune fino a 5 anni indietro. Ricordiamo, inoltre, che tale esenzione risulta estesa anche alle aree edificabili.
I CONTRASTI GIURISPRUDENZIALI
Anche se l’agevolazione risultava piuttosto ovvia, così come chiarito dalla stessa legge istitutiva dell’imposta legge 208/2015 e ripresa dalla legge 160/2019, molti comuni non avevano adottato l’esenzione alla luce dell’orientamento isolato espresso dalla Cassazione n.3745/2017, secondo cui un pensionato non può considerarsi coltivatore diretto, rendendo irrilevante la circostanza dell’iscrizione alla relativa gestione previdenziale agricola, non avendo nell’attività agricola la fonte principale di reddito. Le motivazioni non trovano riscontro normativo, infatti la qualifica di coltivatore diretto fornita dalla legge 604/1954: «È la persona che dedica abitualmente la propria attività lavorativa manuale alla coltivazione della terra»precisando che «che le pensioni di ogni genere sono escluse dal computo del reddito globale di lavoro». Inoltre, l’esenzione era stata confermato anche dalla Risoluzione 1/DF/2018 del Dipartimento delle Finanze.
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