Con Ordinanza 18964 del 11/09/2020 la Corte di Cassazione dichiara illegittima l’iscrizione di ipoteca derivante da cartelle notificate oltre l’ anno. Infatti, decorso tale termine, l’iscrizione ipotecaria dell’Agenzia Entrate – Riscossione, ex Equitalia, deve essere sempre preceduta ad un preavviso, in rispetto al contraddittorio nei confronti del contribuente.
LA VICENDA
Il ricorrente proponeva ricorso per Cassazione lamentando la violazione e falsa applicazione dell’art. 50 comma 2 del d.P.R. n. 602 del 1973, in quanto, nella specie, sarebbe decorso più di un anno dalla notifica delle cartelle di pagamento sulle quali si fondava l’avviso di iscrizione ipotecaria impugnato, si che sarebbe stato necessario notificargli un’intimazione di pagamento, ai sensi dell’art. 50 comma 2.
LA DECISIONE DELLA CASSAZIONE
Per la Cassazione l’ipoteca prevista dall’art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973 può essere iscritta senza necessità di procedere alla notifica dell’intimazione ad adempiere, di cui al citato art. 50 comma 2, in quanto l’iscrizione
ipotecaria non può essere considerata un atto di espropriazione forzata, ma un atto riferito ad una procedura alternativa all’esecuzione forzata vera e propria (cfr. Cass. SS.UU. n. 19667 del 2014);
Tuttavia la censura mossa dal ricorrente alla sentenza gravata può qualificarsi, in buona sostanza, quale denuncia della mancata applicazione dei principi che impongono, anche in materia d’iscrizione ipotecaria, il rispetto del contraddittorio endoprocedimentale; ed al riguardo si rileva che, in tema di riscossione coattiva d’imposta, la giurisprudenza di questa Corte è concorde nel ritenere che, prima di iscrivere ipoteca su beni immobili, ai sensi dell’art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973, l’amministrazione finanziaria deve comunicare al contribuente che procederà alla suddetta iscrizione e deve concedere al medesimo un termine, determinabile in 30 giorni, in coerenza con analoghe previsioni normative ), al fine di presentare osservazioni od effettuare il pagamento; e va ritenuto che l’omessa attivazione di tale contraddittorio endoprocedimentale comporta la nullità dell’iscrizione ipotecaria
per violazione del diritto alla partecipazione al procedimento, garantita anche dagli artt. 41, 47 e 48 della carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, fermo restando che l’iscrizione ipotecaria, attesa la sua natura reale, mantiene la sua efficacia fino alla sua declaratoria giudiziale d’illegittimità .
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