Arriva la conversione in legge del Decreto Rilancio, Dl 34 del 19 Maggio 2020, recante ” misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’ economia, nonché di politiche sociali connesse all’ emergenza epidemiologica da COVID-19″. Avevamo già parlato, in un precedente articolo, di tutte le misure previste per i settori Agricoltura e Pesca, andiamo a vedere tutte le modifiche apportate in sede di conversione.
ESONERO VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI
L’art. 222 al comma 2 prevede a favore delle imprese appartenenti alle filiere agrituristiche, florovivaistiche, vitivinicole nonché dell’allevamento, dell’ippicoltura, della pesca e dell’acquacoltura, l’esonero straordinario dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico dei datori di lavoro, dovuti per il periodo dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
CONTRIBUTO 80% FONDO PERDUTO ” BLOCKCHAIN”
Al fine di aumentare il livello di sostenibilità economica, sociale e ambientale delle filiere agroalimentari, incentivando una maggiore integrazione e una migliore e più equa distribuzione del valore lungo la catena di approvvigionamento attraverso l’utilizzo delle nuove tecnologie emergenti, è concesso alle imprese agricole e agroalimentari un contributo a fondo perduto, nel limite massimo di 100.000 euro e dell’80 per cento delle spese ammissibili, per il finanziamento di iniziative finalizzate allo sviluppo di processi produttivi innovativi e dell’agricoltura di precisione o alla tracciabilità dei prodotti con tecnologie blockchain.
MISURE SETTORE PESCA
Per far fronte ai danni diretti e indiretti subiti dalle imprese della pesca e dell’acquacoltura a causa dell’emergenza da COVID-19, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l’anno 2020 per la sospensione dell’attività economica delle imprese del settore della pesca e dell’acquacoltura.
Ai pescatori autonomi, compresi i soci di cooperative, che esercitano professionalmente la pesca in acque marittime, interne e lagunari, di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della gestione separata è riconosciuta un’indennità di 950 euro per il mese di maggio 2020.
PROROGA CERTIFICATI DI ABILITAZIONE
In relazione alla necessità di garantire l’efficienza e la continuità operativa nell’ambito della filiera agroalimentare, la validità dei certificati di abilitazione rilasciati dalle regioni nonché degli attestati di funzionalità delle macchine irroratrici rilasciati ai sensi dell’articolo 12 del medesimo decreto legislativo n. 150 del 2012, in scadenza nel 2020 o in corso di rinnovo, è prorogata di dodici mesi.
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