Abbiamo già parlato in un precedente articolo delle varie misure previste dal Dl Rilancio l’ Agenzia Entrate-Riscossione ex Equitalia. Si va dalla sospensione dei termini per il versamento delle rate di rateizzazioni, rottamazione e saldo e stralcio alla possibilità di accedere a nuova rateizzazione in caso di decadenza da rottamazione/ saldo e stralcio. Ma, tra i vari interventi, troviamo anche la sospensione dei pignoramenti avviati da Equitalia su stipendi e pensioni fino al 31 Agosto 2020.
SOSPENSIONE DEI PIGNORAMENTI DI STIPENDI E PENSIONI
L’ art.152 del decreto prevede che “… fino al 31 agosto 2020 sono sospesi gli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati prima di tale ultima data dall’ agente della riscossione e dai soggetti iscritti all’albo previsto dall’articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, aventi ad oggetto le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di
quiescenza.” La sospensione delle procedure, quindi, non riguarderà solo Equitalia, ma anche gli altri agenti della riscossione (Soget, Soris, Sorit ecc.). Inoltre le somme che avrebbero dovuto essere accantonate nel medesimo periodo non sono sottoposte a vincolo di indisponibilità e il terzo pignorato le rende fruibili al debitore esecutato, anche se anteriormente data di entrata in vigore del presente decreto sia intervenuta ordinanza di assegnazione del giudice dell’esecuzione. Restano fermi gli accantonamenti effettuati prima della data di entrata in vigore del Dl Rilancio, considerandosi definitivamente acquisite e non rimborsabili tali quote.
E LE ALTRE PROCEDURE DI PIGNORAMENTO?
La norma, purtroppo, fa riferimento solo ed esclusivamente ai pignoramenti di Equitalia effettuati su stipendi e pensioni, mentre non prevede nulla in merito ad altre tipologie di pignoramento presso terzi come conti correnti o canoni di locazione che devono considerarsi validi e non oggetto di sospensione nel periodo di emergenza Covid-19.
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