Pubblicata la Circolare n.18/E dell’Agenzia delle Entrate denominata “chiarimenti ai fini della fruizione del Credito d’imposta Vacanze di cui all’ articolo 176 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34”, dove viene chiarito che risulteranno esclusi dall’ambito di applicazione del bonus vacanze i B&B senza partita iva.
STRUTTURE RICETTIVE AMMESSE ALL’AGEVOLAZIONE
Nella circolare vengono elencate le tipologie di strutture presso le quali sarà possibile “scontare” il bonus vacanze:
55.1 ALBERGHI E STRUTTURE SIMILI
• 55.10.00 Alberghi – fornitura di alloggio di breve durata presso: alberghi, resort, motel, aparthotel (hotel & residence), pensioni, hotel attrezzati per ospitare conferenze.
55.20 ALLOGGI PER VACANZE E ALTRE STRUTTURE PER BREVI
SOGGIORNI
• 55.20.10 Villaggi turistici
• 55.20.20 Ostelli della gioventù
• 55.20.30 Rifugi di montagna
55.20.40 Colonie marine e montane
55.20.50 Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed & breakfast, residence, alloggio connesso alle aziende agricole
55.20.51 Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence
i. fornitura di alloggio di breve durata presso: chalet, villette e appartamenti o bungalow per vacanze
ii. cottage senza servizi di pulizia
55.20.52 Attività di alloggio connesse alle aziende agricole.
Per attività agrituristica, si intende la struttura che svolge l’attività di cui alla legge 96/2006 .In ogni caso, il fornitore del servizio turistico, è tenuto a dichiarare, ai sensi di legge, di essere un’impresa turistico ricettiva, un agriturismo o un bed & breakfast in possesso dei titoli previsti dalla normativa nazionale e regionale per l’esercizio dell’attività turistico ricettiva. Tale dichiarazione è resa attraverso l’apposita procedura web, disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, per la verifica da parte del fornitore dello stato di validità dell’agevolazione e per la conferma dell’applicazione dello sconto al cliente .
ESCLUSI I B&B SENZA PARTITA IVA
Allo stesso paragrafo 2 della Circolare n.18/E si legge “… che non sono inclusi tra i soggetti che erogano i servizi che danno diritto al credito in esame coloro che svolgono un’attività alberghiera o agrituristica non esercitata abitualmente, producendo conseguentemente redditi diversi, ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera i), del TUIR”, escludendo, quindi, tutte le attività di B&B senza partita iva.
Rimangono, invece, inclusi coloro che svolgono l’attività di hotel o attività agrituristica con carattere stagionale.
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