Con risposta all’interpello n.191/2020 dell’Agenzia delle Entrate arrivano importanti chiarimenti sull’utilizzazione del ” Bonus Facciate “, misura naturalmente correlata con il futuro “Bonus 110% ” sulle ristrutturazioni. Infatti, come previsto dal Decreto Rilancio, le due misure, così come le altre tipologie di bonus introdotte negli ultimi anni, saranno utilizzabili in maniera cumulativa. Ma entriamo nel dettaglio.
QUESITO
Questi i quesiti posti all’attenzione dell’Agenzia:
LA RISPOSTA DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Nella risposta l’Agenzia delle Entrate specifica che gli interventi realizzati esclusivamente sulle strutture
opache della facciata, sui balconi, ornamenti e fregi, comporta che sono ammessi al “bonus facciate”, gli interventi sull’involucro “esterno visibile dell’edificio, vale a dire sia sulla parte anteriore, frontale e principale dell’edificio, sia sugli altri lati dello stabile (intero perimetro esterno)” e, in particolare, gli interventi sugli elementi della facciata costituenti esclusivamente la “struttura opaca verticale”. Si tratta, a titolo esemplificato, del consolidamento, del ripristino, del miglioramento e rinnovo dei predetti elementi costituenti la struttura opaca verticale della facciata stessa nonché la mera pulitura e tinteggiatura della superficie.
Relativamente agli interventi su balconi o su ornamenti e fregi, espressamente richiamati dalla norma, nella citata circolare n. 2/E del 2020 viene chiarito che la detrazione spetta per interventi di consolidamento, ripristino, inclusa la mera pulitura e tinteggiatura della superficie, o rinnovo degli elementi costitutivi dei balconi, degli ornamenti e dei fregi. Sono, inoltre, ammessi al “bonus facciate” lavori riconducibili al decoro urbano quali quelli riferiti alle grondaie, ai pluviali, ai parapetti, ai cornicioni e alla sistemazione di tutte le parti impiantistiche che insistono sulla parte opaca della facciata.
In merito ai pagamenti si chiarisce che i contribuenti persone fisiche soggetti all’IRPEF sono tenuti, tra l’altro, a disporre il pagamento delle spese mediante bonifico bancario o postale dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita IVA ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato. Per consentire l’applicazione della predetta ritenuta possono essere utilizzati i bonifici predisposti dagli istituti di pagamento ai fini del cd ecobonus di cui al citato articolo 14 del decreto legge n. 63 del 2013 .
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