Con la sentenza 8700 dell’11 Maggio 2020 la Corte di Cassazione analizza diverse fattispecie connesse alla notifica di cartelle esattoriali. In particolare, specifica quando sia essenziale l’invio di una seconda raccomandata, cd. “raccomandata informativa”, nel caso in cui il ricevente non sia il diretto interessato.
IL CASO
Alla società ricorrente era stato notifica un preavviso di fermo in data 15-09-2010 con cui era stata invitata a pagare, entro il termine di 20 giorni, una somma complessiva di circa 650.000 euro. Trascorso inutilmente detto termine, la società di riscossione avrebbe provveduto all’iscrizione del fermo amministrativo di un veicolo aziendale. La Commissione Tributaria Provinciale di Palermo dichiarava il proprio difetto di giurisdizione relativamente ai crediti di natura non tributaria indicati nel preavviso impugnato e rigettava il ricorso. Anche la Commissione Tributaria Regionale rigettava lo stesso, nonostante la società si doleva delle modalità di notifica del preavviso di fermo amministrativo. Si giunge così in Cassazione che si sofferma sul tema della notifica della raccomandata informativa.
RACCOMANDATA INFORMATIVA
La società ricorrente lamenta il fatto che la notifica sia stata considerata regolare nonostante la mancanza della prova dell’invio della raccomandata informativa. Nello specifico, le cartelle di pagamento erano state notificate al figlio del rappresentante della società(società in accomandita), mentre la seconda ad un addetto alla ricezione. La notifica non era avvenuta a mani del destinatario, ossia del socio accomandatario della società.
Ebbene, la Suprema Corte considera fondata la censura, infatti, l’invio della raccomandata informativa rappresenta un adempimento essenziale della notifica, sia essa eseguita dai messi comunali o dai messi speciali autorizzati dall’ufficio delle imposte.
Si ricorda che l’art. 139 c. 2 c.p.c. ammette la consegna ad un familiare o ad un addetto, senza prevedere ulteriori formalità; per contro, in caso di consegna al portiere o al vicino, è fatto obbligo di dare notizia dell’avvenuta notifica a mezzo raccomandata (art. 139 c. 4 c.p.c.).
Per la Suprema Corte, di contro, la fattispecie è regolata dall’art. 60 c. 1 lettera b-bis DPR 600/1973:
«se il consegnatario non è il destinatario dell’atto o dell’avviso, il messo consegna o deposita la copia dell’atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all’originale e alla copia dell’atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell’atto. Il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta e il messo dà notizia dell’avvenuta notificazione dell’atto o dell’avviso, a mezzo di lettera raccomandata».
Secondo gli Ermellini, quindi, è necessaria la raccomandata informativa anche nel caso in cui la prima raccomandata sia stata consegnata a persone di famiglia o di persona addetta alla ricezione.
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