La crisi Coronavirus rappresenta e rappresenterà uno dei momenti più difficili per l’economia italiana. In particolare per tutte le persone e, soprattutto le imprese, che hanno dovuto affrontare diversi mesi di chiusura con azzeramento del proprio fatturato. Una situazione che, anche con l’aiuto delle varie misure del dl Cura Italia, prima e del Dl Rilancio, poi, hanno sicuramente dato o almeno cercato di venire incontro alle esigenze di persone e famiglie. Ma, comunque per molte persone e imprese la situazione continua ad essere insostenibile. Esiste, però, una legge cosiddetta legge 3/2012 ( detta anche sovraindebitamento) che consente alle persone fisiche, partite iva e imprese agricole di liberarsi completamente dei propri debiti, con abbattimenti che possono arrivare fino al 90% della propria esposizione.
COS’E’ LA LEGGE 3/ 2012 SUL SOVRAINDEBITAMENTO
La legge n. 3 del 27 gennaio 2012, definita “legge salva suicidi” , ha introdotto nel nostro ordinamento una procedura di esdebitazione per aiutare i c.d. sovraindebitati a far fronte ai debiti contratti affinchè riescano ad estinguirli in maniera sostenibile e, al tempo stesso, evitare che possano essere iniziate o proseguite, in loro danno, procedure esecutive (pignoramenti immobiliari, mobiliari e presso terzi).
Secondo la stessa legge, infatti, per sovraindebitamento si intende : “una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente”.
La Legge3 prevede tre tipi di procedure: piano del consumatore, accordo con i creditori e liquidazione del patrimonio. Vediamoli nel dettaglio
PIANO DEL CONSUMATORE
Il piano del consumatore può essere presentato soltanto dalle persone fisiche che, secondo l’art. 6 comma 2 lett. b) della L. n. 3/2012, deve intendersi “il debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all’ attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta”.
In particolare, il piano del consumatore si esplica in una proposta di stralcio operato sulla complessiva esposizione debitoria e conseguente rateizzazione del debito residuo . All’interno di tale procedura possono rientrare tutte le tipologie di debiti( debiti esattoriali, bollette, tasse, finanziamenti, mutui ecc.). Logicamente, parliamo di una procedura, come le altre, di tipo giudiziale
ACCORDO CON I CREDITORI
L’accordo di ristrutturazione dei debiti, invece, può essere presentato anche da enti e imprese non fallibili, oltre che le aziende agricole di qualsiasi forma e dimensione.
Dal punto di vista procedurale ha caratteristiche molto simili a quelle del piano del consumatore. Tuttavia, a differenza del precedente, l’omologazione dell’accordo risulta subordinata al consenso di almeno il 60% dei creditori. Raggiunta la maggioranza, l’accordo è omologato, reso definitivo e sottoposto alla pubblicità come per legge.
LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO
Con la liquidazione del patrimonio, il debitore mette a disposizione tutto il suo patrimonio in favore dei creditori affinchè possano essere soddisfatti. A differenza delle altre due procedure, in questo caso si dispone anche la perdita del proprio patrimonio, anche se i creditori dovranno “accontantarsi” dello stesso e non potranno più avanzare azioni esecutive nei confronti del debitore.
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