Pubblicate le nuove Decisioni dell’Arbitrato Bancario Finanziario, come specificato dalla comunicazione del 16/05/2020. Nello specifico andiamo ad analizzare la Decisione ABF 2352 del 2020, inerente il rimborso dei costi di estinzione anticipata di un contratto di cessione del quinto e di cui avevamo già parlato in un precedente articolo. Vediamo nel dettaglio.
FATTO
In relazione a un contratto di finanziamento mediante delegazione di pagamento, stipulato in data 01/04/2015 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo del 12/03/2019 il ricorrente, insoddisfatto dell’interlocuzione intercorsa con l’intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all’Arbitro al quale chiede:
– la restituzione, sulla base del criterio pro rata temporis, di una somma complessiva di € 766,08 al netto di € 262,08 già rimborsati in sede di conteggio estintivo, di cui € 262,08 a titolo di commissioni alla mandataria per il perfezionamento del finanziamento ed € 504,00 a titolo di commissioni di intermediazione;
– la refusione delle spese per assistenza difensiva, quantificate in € 250,00, nonché il rimborso delle spese di procedura;
– il riconoscimento degli interessi al tasso legale, a far data dall’estinzione anticipata.
L’intermediario non si è costituito, ma in sede di riscontro al reclamo ha eccepito:
– la natura up front delle provvigioni all’intermediario del credito (lettera c del contratto), remunerative di attività riferite alla fase preliminare di promozione e stipula del contratto;
– la natura up front delle commissioni di cui alla lettera a) del contratto (relative al perfezionamento del credito), evincibile dalla descrizione della voce di costo;
– l’avvenuto rimborso, in sede di conteggio estintivo, delle commissioni di cui alla lettera b) del contratto (relative alla gestione del finanziamento) per l’importo di € 262,08.
LA DECISIONE
Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l’intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 494,06, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.
Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.
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