Il dl Rilancio introduce l’esenzione dalla prima rata imu per strutture ricettive e balneari. L’esenzione, quindi, non opera per tutti. Dovranno pagare integralmente i proprietari di seconde case e gli immobili ad uso produttivo. Viene previsto anche l’esonero per Tosap e Cosap per le attività commerciali fino ad Ottobre 2020. Vediamo nello specifico.
ESENZIONE IMU PER IL SETTORE TURISTICO
In considerazione degli effetti connessi all’emergenza sanitaria da COVID 19, per l’anno 2020, non è dovuta la prima rata dell’imposta municipale propria (IMU) relativa a:
a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.
Anche se, per gli agriturismi, l’esenzione dovrebbe operare sempre, come descritto in un precedente articolo.
ESENZIONE TOSAP E COSAP
Anche al fine di promuovere la ripresa delle attività turistiche, danneggiate dall’ emergenza epidemiologica da COVID-19, le imprese di pubblico esercizio titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l’utilizzazione del suolo pubblico, sono esonerati dal 1° maggio fino al 31 ottobre 2020 dal pagamento della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche.
Fino al 31 ottobre 2020, le domande di nuove concessioni per l’occupazione di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse sono presentate in via telematica all’ufficio competente dell’Ente locale, con allegata la sola planimetria.
COPERTURA ONERI AI COMUNI
Per il ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’interno, un fondo con una dotazione di 74,90 milioni di euro per l’anno 2020. Alla ripartizione del Fondo si provvede con decreto del Ministro dell’interno di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’ attuale emergenza del COVID-19”, e successive modifiche.
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