L’ABI con apposito comunicato stampa adottato in data 22 aprile ha reso noto la definizione di un accordo con le associazioni dei consumatori quali ad esempio Adiconsum, Adoc, Altroconsumo. Accordo che mira a sostenere le famiglie di lavoratori dipendenti, imprenditori e professionisti ammettendo la possibilità di richiedere la sospensione di mutui ipotecari (quando a garanzia c’è un immobile) e prestiti personali per 12 mesi. La sospensione riguarda anche le eventuali rate scadute e non pagate dopo il 31 gennaio 2020.L’elenco delle banche aderenti all’accordo sarà pubblicato sul sito internet dell’ABI insieme al modulo di domanda per richiedere la sospensione.
SOSPENSIONE RATE MUTUI
Grazie all’accordo in esame sarà possibile sospendere il pagamento di:
erogati prima del 31 gennaio 2020.
L’accensione del mutuo per il quale si richiede la sospensione dei pagamenti delle rate deve essere collegato ad acquisto di immobile non adibito ad abitazione principale, ristrutturazione o semplicemente liquidità (che non rientrano nei benefici previsti dal Fondo Gasparrini).
La sospensione dei mutui relativi ad immobili adibiti ad abitazione principale è ammessa quindi solo laddove non vi siano le condizione per accedere al cd Fondo Gasparrini. Fondo il cui intervento è stato notevolmente rafforzato con il Dl 18/2020 (decreto Cura Italia) e del Dl 23/2020 (decreto liquidità).
STOP RATE MUTUI INVITALIA
Oltre all’accordo ABI-Consumatori, è da segnalare il comunicato stampa di Invitalia datato 22 aprile; comunicato con il quale è stata ufficializzata la sospensione dei mutui agevolati per le Micro, Piccole e Medie Imprese gestiti da Invitalia.Ai fini della sospensione è necessario che l’agevolazione non sia già stata oggetto di di revoca o di risoluzione del finanziamento. La sospensione riguarda, in virtù delle previsioni del decreto cura Italia, le rate dei finanziamenti in scadenza fino al 30 settembre 2020.
Le richieste di sospensione devano essere inviate all’indirizzo PEC moratoriacovid19@postacert.invitalia.it unitamente ad un’autocertificazione ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, con la quale si attesta “di aver subito in via temporanea carenze di liquidità dovuta all’emergenza da COVID-19”.
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