In molti si chiedono se sia possibile ottenere l’annullamento di una cartella esattoriale, ingiunzione di pagamento o di qualsiasi altro atto impositivo, senza dover ricorrere al giudice. La risposta è sicuramente affermativa, grazie all’istituto dell’autotutela tributaria.
COSA SI INTENDE PER AUTOTUTELA TRIBUTARIA
Con autotutela si intende il potere dell’amministrazione finanziaria di provvedere alla rettifica di provvedimenti amministrativi già adottati. In pratica, quando l’amministrazione si rende conto di aver commesso un errore nei confronti del contribuente può intervenire e annullare l’atto impositivo. Tale possibilità da all’Ente la possibilità di poter correggere i propri errori formali e sostanziali.
TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELL’AUTOTELA
Non sono previsti specifici termini per la presentazione dell’istanza di autotutela. Quindi, la presentazione dell’istanza, può avvenire sia entro i 60 giorni dalla notifica della cartella esattoriale, che oltre tale termine. Anche tra i due casi vige una differenza sostanziale. Infatti:
QUANDO E’ POSSIBILE PRESENTARE L’ISTANZA ALL’AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE
In seguito all’approvazione della legge n.228/2012, il legislatore ha specificato per quali motivi sia possibile ottenere la cancellazione delle cosiddette “cartelle pazze” attraverso l’autotutela:
Agenzia entrate riscossione dovrà inoltrare il tutto all’ente creditore che dovrà verificare la regolarità della documentazione posta a sostegno della richiesta di sospensione per poi comunicare l’esito, positivo o negativo, delle verifiche sia al cittadino sia a Equitalia, alla quale dovrà anche essere inviato l’eventuale provvedimento di sospensione e/o annullamento del debito.
L’importante novità sta nel fatto che se dopo 220 giorni dalla presentazione della domanda l’ente creditore omette di inviare tali comunicazioni, le somme contestate vengono annullate di diritto.
A CHI PRESENTARE L’ISTANZA DI AUTOTUTELA
L’Istanza di autotutela deve essere presentata direttamente all’ente creditore. E’ possibile la presentazione anche all’Agenzia di riscossione, come detto in precedenza. In questo caso sarà l’ente ad inoltrare la richiesta ai titolari del credito. E’ bene specificare che tale istanza può essere presentata a qualsiasi ente ( comuni, inps, inail, prefettura, agenzia entrate, agenzai del territorio).
COME PRESENTARE L’ISTANZA
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