Secondo quanto scritto da tzoone.com, nel decreto legge 18/2020 emanato il 17 marzo 2020, e pubblicato in Gazzetta Ufficiale numero 70, il cosiddetto “Cura Italia”, ci sono specifici articoli che riguardano il mondo dilettanti.In particolare, ci sarebbe anche per chi lavora in ambito dilettantistico, sia esso calciatore, allenatore, preparatore atletico o altro, la possibilità di accedere al bonus di 600 euro previsto dal decreto legge.
SOSPENSIONE VERSAMENTI E CONTRIBUTI
Notizie positive anche per i club con la sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per assicurazione obbligatoria oltre alla sospensione dei canoni di pagamenti di locazione e concessori relativi all’affidamento di impianti sportivi pubblici dello stato e degli enti territoriali per associazioni e società sportive professionistiche dilettantistiche fino al 31 maggio 2020.
CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA
L’articolo 27, prevede, in particolare, la possibilità di utilizzare la cassa integrazione in deroga per i lavoratori dipendenti del mondo dello sport. Inoltre, è previsto un bonus di 600 euro per autonomi e collaboratori titolari di partita Iva e ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, iscritti alla Gestione separata Inps, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie. In tale misura rientrano tutti gli sportivi dilettanti (ad esempio personal trainer, maestri di tennis, ecc.) purchè iscritti alla gestione separata Inps e non alla c.d. gestione spettacolo ex Enpals. Detta indennità, erogata dall’Inps, non concorre alla formazione del reddito, e non potrà essere riconosciuta ai percettori di reddito di cittadinanza.
BONUS 600 EURO
E non finisce qui. L’articolo 96 prevede infatti il riconoscimento, da parte di Sport e Salute S.p.A., di una indennità di € 600,00 a favore dei collaboratori delle società sportive e delle associazioni dilettantistiche e degli enti di promozione sportiva (indennità già prevista dal precedente 27 anche in relazione ai rapporti di collaborazione di cui all’articolo 67, comma 1, lettera m), Tuir, già in essere alla data del 23 febbraio 2020, instaurati da federazioni sportive nazionali (FSN), enti di promozione sportiva (EPS), società e associazioni sportive dilettantistiche (SSD e ASD). Presupposto per ottenere la predetta indennità è il “rapporto di collaborazione” ovvero lo svolgere attività sportiva dilettantistica o prestare collaborazione coordinate e continuative di carattere amministrativo-gestionale con carattere oneroso e, quindi, non di volontariato in essere alla data del 23 febbraio 202.
FONTE tzoone.com
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